Cassazione / Sul licenziamento intimato tardivamente rispetto al termine previsto nel CCNL di riferimento.

Un interessante sentenza della Corte di Cassazione dello scorso anno (Cassazione civile, sez. lav., 3 settembre 2018 n. 21569) ha stabilito quali siano le conseguenze cui il datore di lavoro va incontro laddove commini un licenziamento che venga dichiarato illegittimo in quanto intimato oltre il termine previsto dal CCNL di riferimento.

Nella specie, la Corte ha ritenuto che la tardività del licenziamento, rispetto al termine previsto dal contratto collettivo per le giustificazioni rese dal lavoratore, non rappresenti una mera violazione di ordine procedurale, bensì un’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, in considerazione del fatto che la mancata irrogazione al lavoratore della sanzione nei termini previsti equivale, secondo la Suprema Corte, ad implicito accoglimento delle giustificazioni rese dal dipendente.

In particolare la Suprema Corte si è espressa affermando che: “La violazione del termine stabilito dal contratto collettivo per l’irrogazione della sanzione, comportando un silenzio che vale come accettazione delle difese del lavoratore, si risolve in un venire contra factum proprium, contrario alla clausola di buona fede che presidia il rapporto di lavoro. Il licenziamento intimato nella vigenza della nuova disciplina introdotta dalla l. n. 92/2012 deve perciò considerarsi non semplicemente inefficace, per il mancato rispetto di un termine procedurale e dunque per motivi solo formali, bensì anche illegittimo per l’insussistenza del fatto contestato, per avere il datore di lavoro accolto le giustificazioni a discolpa del dipendente e dunque per la totale mancanza di un elemento essenziale della giusta causa…”.

In definitiva, la Cassazione ha ritenuto applicabile in favore del lavoratore, nel caso concreto, la tutela prevista dall’art. 18, quarto comma, della l. n. 300/1970 – nella versione vigente ratione temporis – ossia la tutela reintegratoria (e non la sola tutela indennitaria) prevista dall’art. 18, quarto comma del medesimo Statuto dei Lavoratori.

In conclusione, la sentenza in commento ha ritenuto che la norma del CCNL, nella parte in cui prevede come conseguenza del ritardo nell’irrogazione della sanzione l’implicita accettazione delle giustificazioni del lavoratore, ancorché inserita in un contesto di norme procedurali, ha rango di norma sostanziale che regola il corretto esercizio del potere di recesso datoriale, anche in applicazione dei principi di correttezza e buona fede che presidiano il rapporto di lavoro.

Geometri / La deontologia come faro necessario nei comportamenti del geometra

Con il presente commento – che fa seguito al precedente già dedicato al tema della deontologia nella professione del geometra – intendiamo soffermarci sul Titolo II (Della condotta) del Codice di Deontologia Professionale dei Geometri.

In sintesi, il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; inoltre, è riservata grande attenzione e dovizia di precetti ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

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In particolare, la prima sezione del Titolo II è dedicata ai “valori sociali” e si apre con la impegnativa dichiarazione secondo cui il geometra deve ispirare la propria condotta a principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità e deve evitare ogni possibile interferenza tra professione ed affari personali (art. 6).

Si prosegue con l’ulteriore obbligo del professionista (art. 7) di coltivare accuratamente il proprio aggiornamento professionale, senza dimenticare che altro precetto (di cui al precedente art. 4) impone che il geometra espleti il proprio incarico “con l’impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell’incarico”.

Tra i fondamentali canoni deontologici che regolano il corretto agire del geometra vi è anche quello (art. 9) di prestare un’adeguata garanzia per i danni che il professionista possa eventualmente provocare nell’esercizio della propria attività professionale, mediante accensione di specifica polizza assicurativa. In questo caso, come in altri, il Codice Deontologico ha anticipato il legislatore, il quale, solo con il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, conv. in Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha imposto l’obbligo legale per tutti professionisti di dotarsi di apposita assicurazione di copertura del rischio da danni professionali.

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Nella successiva sezione, si analizza e si disciplina il comportamento del geometra in tema di possibile concorrenza sleale, imponendo come canone generale di ispirazione per il geometra l’astensione dal porre in essere atti di concorrenza sleale.

In tal caso (art. 10), il Codice – con diversa tecnica redattrice del precetto deontologico rispetto ai principi generali – configura le singole fattispecie di sleale concorrenza, indicando:

  1. a) la riduzione sistematica dell’onorario o la sua incompleta o irregolare documentazione;
  2. b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosi di intermediari;
  3. c) l’impiego di qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto a procurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio della Categoria.

Con l’art. 11, il Codice norma la fattispecie del geometra pubblico dipendente, il quale può svolgere la doppia attività se soddisfa i seguenti requisiti: ossia a) se in rapporto di lavoro a tempo parziale con la P.A.; b) se rispetta i limiti discendenti dal rapporto d’impiego con l’amministrazione di appartenenza; c) se si astiene dall’avvalersi della propria posizione privilegiata per trarre vantaggi per sé o per altri; d) se comunica al Presidente del Collegio di appartenenza le mansioni svolte presso l’amministrazione in cui è impiegato e le eventuali variazioni nel tempo.

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Nella terza sezione, all’art. 12, il Codice regolamenta il rapporto del professionista con la pubblicità, sancendo il cd. obbligo di informazione veritiera e precisando che il geometra può avvalersi della pubblicità informativa purché questa sia improntata a soddisfare l’interesse del pubblico.Tale informazione, pertanto, potrà riguardare le caratteristiche, i risultati ed il compenso della sua prestazione professionale, oltre che le specializzazioni possedute.

È di tutta evidenza che la pubblicizzazione dei costi della prestazione deve essere ispirata a criteri di trasparenza e veridicità, con specificazione analitica dei contenuti della prestazione, delle spese, delle anticipazioni e degli onorari. È severamente vietato un uso ingannevole della pubblicità.

La norma deontologica, come già in altri casi, ha anticipato quella civilistica che, solo con l’art. 4 del DPR n. 137/2012, ha delineato la fattispecie come segue: “È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni”, statuendo, al co. 2, che “La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.

Pertanto, alla luce delle attuali norme disciplinari, si può dedurre che il geometra ha facoltà di utilizzare la rete internet ma, comunque, per fornire informazioni la cui conoscenza corrisponde all’interesse del pubblico. Si ritiene opportuno che, nel caso di utilizzo del web, il professionista – che abbia pubblicato il proprio sito, blog, ecc. – comunichi l’indirizzo del sito internet al Consiglio del Collegio, il quale, in tal modo, ha la possibilità di effettuare eventuali controlli sulla correttezza delle informazioni ivi pubblicate, la continenza delle modalità e delle tecniche di comunicazione, insomma del rispetto delle norme deontologiche anche sul web.

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Nella quarta sezione si analizzano i rapporti con i colleghi, anche questa volta con la preziosa tecnica della esplicitazione delle singole fattispecie rilevanti, esemplificatrici del principio generale.

Infatti, se è vero che, per l’art. 13 del Codice, il geometra deve comportarsi sempre secondo “principi di correttezza, collaborazione e solidarietà”, in concreto si elencano i più frequenti casi di violazione dei predetti principi:

– se si omette di informare in via riservata il collega di possibili errori od irregolarità che si ritiene questi abbia commesso;

– se si esprimono, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull’operato o sul comportamento del collega, non riconducibili ad osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione;

– se si prosegue l’esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito ad un collega, senza preventivamente informarlo;

– se non si assumono le opportune iniziative volte ad una celere e completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente incaricato;

– se si ostacola in qualunque modo la composizione di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del Collegio;

– se ci si sottrae volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni e di informazioni sull’attività professionale con i colleghi.

Non solo. Qualora nell’esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega, il geometra deve darne immediata notizia al Presidente di Collegio affinché questi, personalmente o tramite un delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire un tentativo di conciliazione.

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Con la quinta sezione e l’art. 15 si disciplinano i rapporti con il Consiglio del Collegio.

In particolare, il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva, in maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio.

Il geometra deve altresì:

– comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati necessari all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’Albo;

– informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale rilevanza per la Categoria;

– segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’assumere iniziative personali che possano pregiudicare il più generale interesse della Categoria;

– rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal Collegio di appartenenza.

Con riguardo al geometra che sia divenuto componente del Consiglio di un Collegio provinciale o circondariale o componente del Consiglio Nazionale, il canone deontologico n. 16 prevede che egli debba adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle iniziative programmate nell’interesse degli iscritti.

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Infine, nella sesta sezione del titolo II, qui in analisi, sono normati i rapporti con i praticanti.

Così, all’art. 17 del Codice, si precisa che il geometra è tenuto all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’apprendimento da parte del tirocinante nell’ambito della pratica professionale.

In particolare, il geometra deve favorire l’acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché – ricordiamocelo sempre – dei principi di deontologia professionale.

Conservazione del posto e trattamento economico di malattia

Il periodo di conservazione del posto da parte del datore di lavoro (e l’eventuale relativo trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva) non può essere confuso con l’indennità economica di malattia posta a carico dell’INPS.

Infatti, nel caso di malattia del lavoratore, l’indennità economica di malattia garantita dall’istituto previdenziale pubblico è prevista per un periodo massimo di 180 giorni, è determinata in una misura percentuale (in via generale, 50% della Retribuzione Media Giornaliera dal 4° al 20° giorno e 66,66% dal 21° al 180° giorno) ed è posta a carico dell’INPS con il sistema del conguaglio (anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata).

Viceversa, la conservazione del posto per il lavoratore in stato di malattia può prolungarsi, a norma del CCNL applicato in azienda, oltre l’indicato periodo indennizzato dall’INPS ed essere accompagnata dall’obbligo di pagamento dell’intera retribuzione ovvero di una misura percentuale della stessa.

Detta retribuzione, pertanto, una volta superato il periodo indennizzato dall’INPS, si pone come un onere – seppure ridotto e diversificato in relazione all’anzianità di servizio e ad altre condizioni previste dal CCNL di riferimento – posto solo a carico del datore di lavoro e direttamente legato al solo periodo di conservazione del posto.

Cassazione / Sulla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sez. III, 29/03/2019, n. 8755)

Con la sentenza n. 8755 del 29 marzo 2019 la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sulla questione della liquidazione del danno non patrimoniale.

La fattispecie in oggetto riguarda una controversia che ha origine da un sinistro stradale. Il danneggiato conveniva in giudizio la compagnia assicurativa e il proprietario del veicolo danneggiante per ottenere il risarcimento dei danni riportati.

In primo grado,la responsabilità veniva attribuita ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e i convenuti venivano condannati in solido al risarcimento, in favore del danneggiato, del danno non patrimoniale subito. In secondo grado, la Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione proposta dal danneggiato e, riformando in parte la sentenza del primo Giudice, attribuiva l’intera responsabilità del sinistro all’appellato e condannava questi e la Società di assicurazione all’ulteriore risarcimento del danno in favore dell’appellante.

Avverso la sentenza della Corte di merito, la Compagnia assicurativa proponeva ricorso per cassazione, al quale resisteva il danneggiato con controricorso.

La ricorrente sosteneva che il Giudice di merito non avesse chiarito quali fossero gli elementi di fatto comprovanti la sussistenza del danno morale e che non avesse spiegato le ragioni di diritto sulle quali riconoscere automaticamente l’importo relativo al risarcimento danni.

La Cassazione rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore del controricorrente.

Il principio di diritto che se ne ricava può essere il seguente:

“La liquidazione finalisticamente unitaria del danno non patrimoniale (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) ha pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente in guisa di vulnus “interno” arrecato al patrimonio del creditore), quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante” quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto)”.

Nella parte motiva, la pronuncia dei Giudici di legittimità recita quanto segue:

“La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte Cost. 233/2003Cass. ss.uu. 26972/2008) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.; v. anche Corte Cost. 184/1986, 372/1994, 293/1996233/2003) e della Corte di Giustizia (causa C-371/2012 del 23/01/2014) nonché del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 139 C.d.A. come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124 art. 1, comma 17 – la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”) ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

Nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Corte Cost. 233/2003) – il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).

In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

Costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione va compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 del C.d.A., alla lett. e).

In assenza di lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente valutato e accertato, all’esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non è impredicabile, pur se non frequente, l’ipotesi dell’accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in peius degli aspetti dinamico-relazionali della vita), il medesimo, duplice aspetto, tanto della sofferenza morale, quanto della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazioni precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, già Cass. ss.un. 6572/2006).

Sulla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale.

La Suprema Corte ritiene che, nell’attribuzione di una somma risarcitoria al soggetto danneggiato, il Giudice di merito deve tener conto del pregiudizio complessivamente subìto sia sotto il profilo del danno morale, relativo all’aspetto interiore del danno sofferto, sia sotto il profilo del danno dinamico-relazionale, riguardante le conseguenze in senso peggiorativo di tutti gli ambiti relazionali di vita esterni del soggetto.

In presenza di un danno permanente alla salute, la misura del risarcimento può essere aumentata in base al danno dinamico-relazionale verificatosi, ma solamente nel caso di ripercussioni dannose eccezionali e anomale. Pertanto, in questi specifici casi, non si crea duplicazione risarcitoria nel momento in cui si attribuiscono, congiuntamente, una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno biologico e una somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi subiti dal danneggiato, in relazione alla sua personalità, alle sue attività quotidiane e alle sue capacità relazionali.

Al contrario, in assenza di un danno permanente alla salute, dovrà esser compiuta una precisa valutazione sulla lesione dell’interesse costituzionalmente garantito. Infatti, dal caso analizzato nella sentenza in esame, emerge che, in tali situazioni, il Giudice deve effettuare una valutazione che tenga conto sia del danno in re ipsa, sia del suo effetto modificativo in peius della quotidianità del danneggiato. Si evince, dunque, che tale valutazione dovrà essere oggetto di un procedimento approfondito al fine di evitare l’applicazione di automatismi risarcitori.

In conclusione, la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito come la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno alla salute avvenga attraverso una personalizzazione del danno biologico e non mediante la rischiosa duplicazione di poste risarcitorie.

Deontologia / Sul codice deontologico dei geometri, la sua funzione ed il ruolo dell’ordine professionale

Il Codice di Deontologia Professionale dei Geometri è stato varato dal Consiglio Nazionale dei Geometri con Delibera consiliare del 5 aprile 2007, n. 5, pubblicata sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007.

Anche il codice deontologico dei geometri, come quello di tutti gli altri ordini professionali, vuole essere fondamentalmente un codice “morale” e comportamentale che presiede al corretto svolgimento dell’attività professionale della categoria.

Un codice “morale” contiene i criteri in base ai quali si valutano i comportamenti e le scelte individuali, il modo di essere dell’uomo e la sua condotta rapportata al bene e al male, a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, a ciò che è corretto e a ciò che non lo è.

Traslando il concetto al mondo delle professioni, la deontologia diventa l’espressione dell’etica professionale, di cui si cura di articolare obblighi e doveri rispetto ai soggetti terzi, rispetto alla professione stessa, nonché rispetto agli altri professionisti.

Si può pertanto affermare che la deontologia professionale rappresenti l’insieme codificato degli obblighi cui devono attenersi i professionisti (intesi come soggetti operanti nell’ambito di una specifica professione), nell’esercizio delle loro attività e tende quindi a regolamentare quei comportamenti assunti dai singoli professionisti nello svolgimento degli incarichi professionali.

La deontologia, insomma,ha il compito e l’ambizione di prescrivere i “doveri” che ogni professionista si è assunto verso la collettività, il committente e le istituzioni nell’istante in cui inizia il suo percorso professionale.

In sintesi, potremmo dire che una condotta deontologicamente ispirata è tutto ciò che differenzia un professionista da un semplice operatore di settore.

L’appellativo di “professionista”, senza un codice che ne regolamenti i comportamenti, non avrebbe la stessa efficacia, ossia la stessa garanzia che dietro un professionista vi è sempre una adeguata dose di professionalità e responsabilità.

Comprendere oggi, in primis per il professionista,il significato di codice deontologico, inteso come corpus normativo, seppure meta-giuridico, che regolamenta la sua vita professionale ed i suoi comportamenti quotidiani non è agevole e non è neanche una acquisizione definitiva ma una esperienza dinamica ed in continua evoluzione.

Il mutamento del contesto sociale, il tumultuoso sommovimento normativo, l’ampliamento delle prospettive tecniche e scientifiche, le aspettative che da queste discendono sono tutti elementi che determinano e pretendono mutamenti comportamentali da parte del professionista, dei suoi committenti, delle pubbliche amministrazioni, ecc. che, a loro volta, producono vere e proprie modifiche di orientamento nei modi di interpretare l’esercizio della professione.

Appare, pertanto, sempre più evidente la necessità di assicurare la presenza ed un rinnovato ruolo, all’interno di una società che evolve, di professionistiche, in modo responsabile e deontologicamente corretto, siano in grado di rispondere a queste nuove istanze.

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L’ordine professionale, depositario della funzione di guida deontologica ed istituzionalmente deputato a costituire un trait d’union tra professionisti e società, vede oggi arricchito di ulteriori significati il suo tradizionale ruolo.

Punto nodale, quindi, delle funzioni ordinistiche sin dall’origine è la individuazione e la cura della deontologia della professione.

I codici di deontologia professionale, sin da epoche remote, costituiscono guide comportamentali, dirette a specifiche categorie di soggetti, in cui confluiscono principi etici, norme morali e regole comportamentali.

Principi tutti non immutabili ma che evolvono con l’evoluzione delle problematiche e con il mutare dei costumi sociali e che proprio da queste capacità di adeguamento ai mutamenti socio-culturali traggono la loro legittimazione e la loro rilevanza esterna.

Compito istituzionale dell’ordine professionale è quello di assicurare l’adeguamento delle regole deontologiche alle esigenze della società e di garantire l’adesione dei professionisti alle regole deontologiche stesse, nonché di assicurarne il rispetto e, se del caso, di reprimere gli eventuali abusi, irrogando le sanzioni disciplinari previste nel caso di violazione di tale apparato normativo.

Nella affermazione di questi principi ispirati ai basilari valori del rispetto della dignità della persona, nella capacità di tutelare i principi costitutivi della dignità della professione, nell’impegno di garantire il decoro professionale degli iscritti e di mantenere alla professione un fondamentale ruolo sociale, si sostanzia la legittimazione dell’ordine professionale e il significato della sua presenza nel tessuto sociale.

Così, come nel caso degli altri ordini professionali, tra i compiti istituzionali dell’ordine professionale dei geometri è ben individuato il compito-obbligo di verifica deontologica della professione fin dalla legge istitutiva.

Infatti, già ai sensi dell’art.11 del R.D. n. 274/29, erano previste e individuate “le pene disciplinari che il [Collegio] può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della professione…”.

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Ora, venendo ad osservare più dappresso il Codice Deontologico dei Geometri, va detto che esso è finalizzato ad individuare e sancire le condotte a cui gli iscritti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali dell’etica professionale.

Le norme deontologiche, pertanto, sono volte ad assicurare che l’esercizio della professione del geometra avvenga secondo canoni di “correttezza, decoro e dignità” (cfr. Introduzione Codice)e a garantire che il comportamento dei professionisti non pregiudichi gli interessi dei terzi (committenti, colleghi, istituzioni, ecc.) e favorisca lo sviluppo della società.

Le norme del codice deontologico integrano canoni di comportamento, alias regole di condotta, che rispondono ai principi generali dell’ordinamento professionale.

L’ordinamento professionale assegna all’ordine professionale (da intendersi in senso generale, ora non più specificamente al Consiglio del Collegio ma al Consiglio distrettuale di Disciplina) il compito-obbligo di assicurare il rispetto della “deontologia” professionale attraverso l’esercizio del cd. potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo.

L’obiettivo che si è inteso perseguire con la predisposizione e l’adozione di un codice deontologico unico nazionale dei geometri è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l’intera Categoria.

Il Codice di Deontologia Professionale dei Geometri si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:

– Titolo I: dei principi generali;

– Titolo II: della condotta;

– Titolo III: della prestazione;

– Titolo IV: sanzioni disciplinari;

– Titolo V: disposizioni finali.

Il titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.

Il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; inoltre è riservata grande attenzione e dovizia di precetti ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

Il titolo III concerne gli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla categoria, sia con riferimento alla clientela, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra quotidianamente entra in relazione.

Il titolo IV è riservato all’apparato sanzionatorio previsto dall’ordinamento professionale, mentre il titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del Codice Deontologico.

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Le regole di deontologia professionale – di cui alle singole clausole del Codice Deontologico dei Geometri- costituiscono le linee-guida dello statuto comportamentale del geometra ed individuano altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.

Ma l’osservanza dei singoli canoni comportamentali, ivi previsti, non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati nel Codice.

Infatti, il comportamento del geometra è suscettibile di valutazione e, per l’effetto, di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro, la probità e la dignità della sua categoria (artt. 3 e 5 Codice): ossia, non è necessario integrare la violazione di uno specifico precetto tipizzato nel Codice ma è sufficiente che la condotta del professionista leda la reputazione sociale della categoria e dell’istituzione cui appartiene per essere oggetto di evidenza disciplinare e, potenzialmente, meritevole di sanzione.

In buona sostanza, il comportamento illecito del professionista perseguibile disciplinarmente non consiste esclusivamente in condotte contrarie a prescrizioni di legge (civile o penale) e neppure si esaurisce nelle ipotesi individuate dai singoli precetti del Codice Deontologico, potendo essere sanzionati disciplinarmente, in quanto contrari alla deontologia professionale, anche comportamenti atipici, ovverosia non tipizzati e non previsti (o neppure prevedibili) nella precettistica del Codice.

Anche il canone di cui all’art. 8 del Codice Deontologico dei Geometri sancisce i principi fin qui evidenziati: “Il geometra deve astenersi dall’esercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della categoria”.

Cassazione / Ancora sulla responsabilità dell’appaltatore e del progettista

Con la sentenza n. 16323 del 21 giugno 2018 la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sull’annosa questione della responsabilità solidale dell’appaltatore e del progettista.

La fattispecie in oggetto riguarda una controversia che ha origine dalla costruzione non a regola d’arte di un’opera con precise caratteristiche tecniche. Il committente aveva richiesto all’appaltatore l’edificazione di un muro di contenimento ed il secondo aveva richiesto l’intervento di un professionista per la progettazione e per la direzione dei lavori. Con il trascorrere degli anni, il muro aveva mostrato segni di cedimento; a tal proposito, veniva disposto un accertamento tecnico preventivo a carico del direttore dei lavori/progettista, nonché nei confronti dell’appaltatore. L’accertamento tecnico preventivo metteva in luce i difetti di costruzione del muro di contenimento.

Successivamente, in seguito ad un accordo transattivo tra il committente e l’appaltatore, il primo agiva in giudizio nei confronti del solo progettista/DL. In primo grado veniva condannato il progettista/DL al risarcimento integrale del danno così come quantificato dal CTU, somma a cui veniva sottratto l’importo oggetto d’accordo ai sensi dell’art. 1304 c.c. tra appaltatore e committente. In secondo grado, la Corte d’Appello confermava in toto la decisione del Tribunale.

Diversamente da quanto deciso nelle fasi di merito, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la transazione tra il committente e l’appaltatore non riguardasse la sola quota di spettanza dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1304 c.c. e che, pertanto, il progettista/DL poteva avvalersi della transazione di cui sopra, in quanto trattavasi di obbligazione solidale ed il professionista non era tenuto al risarcimento poiché l’intero debito era da intendersi ricompreso nella cifra pagata dall’appaltatore al committente.

In conclusione, il ricorso del progettista/DL viene accolto, la domanda risarcitoria promossa dal committente è rigettata ed il debito estinto, fin dal giudizio di merito, in ragione della transazione conclusa con l’appaltatore ed in applicazione dell’articolo 1304 c.c.

Estraendo i principi dalla sentenza in esame, rileviamo quanto segue:

“L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è infatti obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. In mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite al direttore dei lavori”.

“… Il progettista, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell’opera che ha effettivamente progettato, del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall’opera realizzata non a regola d’arte in conformità dell’errore nella progettazione (siano essi terzi estranei o, come in questo caso, lo stesso committente che ha dovuto rimuovere il muro inidoneo alla funzione di contenimento), ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell’opera a regola d’arte, perché ciò non costituisce oggetto della prestazione pattuita, né è un danno conseguente all’illecito” (Cass. Civ. Sentenza 21 giugno 2018 n. 16323).

 

Sulla responsabilità dell’appaltatore (Cass. ord. n. 23594/2017 e sent. n. 1981/2016).

Con la firma dell’incarico, l’appaltatore ha il dovere di controllare e di comunicare al committente le eventuali problematiche che possono sorgere nella realizzazione dell’opera commissionata. L’appaltatore deve verificare che, anche nell’ipotesi in cui l’opera sia stata affidata ad altri professionisti, abbia le caratteristiche richieste dal committente e sia stata eseguita ad opera d’arte. In assenza di tale controllo, trattandosi di un’obbligazione di risultato, l’appaltatore ne risponderà solidalmente con gli altri eventuali professionisti incaricati alla realizzazione dell’opera. L’appaltatore potrà essere esonerato da tale tipo di responsabilità solo nel caso in cui abbia dimostrato sin dall’inizio il proprio dissenso e che l’esecuzione sia stata comunque voluta da parte del committente, che si è assunto tutti i rischi.

 

Sulla responsabilità del progettista.

Il progettista potrà rispondere della sola errata progettazione ed esclusivamente con riguardo all’esecuzione dell’opera progettata. Non risponderà dei costi di esecuzione dell’opera a regola d’arte, quando non rientra nell’oggetto dell’incarico pattuito e non è un danno conseguente ad un illecito. Viceversa, si accorderebbe al danneggiato un vantaggio indebito in violazione dell’art. 2041 cc, consistente nell’ottenere un quid pluris, rispetto alla situazione antecedente, venendo a fruire gratuitamente della realizzazione dell’opera.

 

Sulla responsabilità solidale tra l’appaltatore e progettista/direttore dei lavori (Cass. sent. n. 3651/2016; SS. UU. sent. n. 30174/2011; Cass. sent. n. 23418/2016).

I Giudici di Piazza Cavour ritengono, infine, che sia pacifica la responsabilità solidale quando le voci di danno sono comuni ad entrambe le parti e si ha un unico evento dannoso imputabile a più soggetti che con più azioni od omissioni hanno concorso al verificarsi dell’evento.

Pertanto, come nel caso analizzato nella sentenza in esame (21 giugno 2018 n. 16323), nell’ipotesi di accordo transattivo ex art. 1304 c.c. intercorrente tra il committente ed uno degli obbligati in solido (nella specie, appaltatore), bisogna preventivamente accertare se la transazione riguarda l’intero debito o solo una quota di uno dei condebitori.

Se la transazione riguarda l’intero debito, gli altri debitori potranno profittarne ed ottenere l’estinzione del debito anche nei loro confronti.

Cassazione / Sulla responsabilità solidale del committente nei confronti dei crediti dei dipendenti dell’appaltatore

Con la sentenza n. 444 del 2019 la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sull’annosa questione della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, con riferimento all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (ma nella versione precedente alle modifiche del 2012), confermando che la responsabilità del committente, seppure di carattere accessorio, è solidale con la responsabilità del debitore principale, ossia dell’appaltatore-datore di lavoro.

Si tratta, secondo quanto precisato dalla Corte, di una responsabilità né sussidiaria, né eventuale.

Principio, questo, di estrema attualità, se si considera che essa si colloca nel solco delle ultime modifiche apportate alla predetta norma per il tramite del D.L. n. 25 del 2017.

Infatti, il Legislatore, con l’ultima novella, ha eliminato il beneficio della preventiva escussione precedentemente introdotto dalla riforma del 2012 e di fatto ripristinato il regime antecedente, in virtù del quale si sono prodotti due fondamentali effetti di natura processuale, ossia:

1) il venir meno del litisconsorzio necessario tra committenti, appaltatori e subappaltatori;

2) il venir meno della gerarchia tra i debitori.

Ne discende che, oggi, il lavoratore, a fronte dell’inadempimento del proprio datore di lavoro, potrà indifferentemente rivolgersi alla Società che ritiene più solida e solvibile – nell’ambito della “catena” della responsabilità solidale – e quindi, di frequente, opterà direttamente per il committente, cui potrà richiedere – senza passare per la preventiva escussione del suo datore di lavoro – il pagamento delle retribuzioni rimaste inevase e il versamento dei contributi omessi.

Cassazione / Colloqui registrati in ambiente di lavoro e licenziamento illegittimo

Con sentenza n. 11322 del 10 maggio 2018, la Corte di Cassazione, modificando la decisione della Corte di Appello, ha affermato la illegittimità di un licenziamento adottato dal datore di lavoro che aveva contestato al dipendente la registrazione di conversazioni con colleghi all’insaputa degli stessi.

In primo grado il licenziamento era stato riconosciuto legittimo in quanto il lavoratore era stato ritenuto responsabile di una grave violazione della privacy, mentre in sede di appello il licenziamento, inteso come provvedimento disciplinare, era stato ritenuto sproporzionato ma il dipendente non era stato reintegrato, ottenendo una indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto sulla base della previsione contenuta al comma 5 dell’art. 18 St. Lav.

La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento in quanto le registrazioni effettuate andavano correlate ad un clima conflittuale presente in azienda e, in special modo, verso i superiori. A tali registrazioni è stato riconosciuto un valore finalizzato alla precostituzione di prove da far valere, a tutela dei propri diritti, in un eventuale procedimento difensivo (anche giudiziale), venendo, così, meno il rilievo di natura disciplinare.

Ancora sui controlli cd. difensivi. Sui limiti dell’operato delle agenzie investigative nella vigilanza dell’esecuzione della prestazione lavorativa vera e propria.

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul delicato tema riguardante i limiti dell’attività investigativa da parte di un agente esterno nell’ambito del rapporto di lavoro, precisando che al datore di lavoro non è consentito rivolgersi ad un’agenzia investigativa per accertare l’adempimento o l’inadempimento del lavoratore rispetto alle obbligazioni su di esso incombenti e direttamente riconducibili al contratto di lavoro.

In particolare, il precetto che si trae dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21621 del 4 settembre 2018 attesta che: “Deve ritenersi che il controllo dell’agenzia investigativa non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, l’inadempimento essendo anch’esso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma debba limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione: ne consegue che le agenzie di investigazione, per operare lecitamente, non debbano sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e che è illegittimo il licenziamento laddove l’accertamento riguarda il mancato rispetto dell’orario di lavoro o lo scostamento da esso”.

Nella specie, il Giudice di ultima istanza ha sancito l’illegittimità di un licenziamento intimato sulla scorta di accertamento della fittizia presenza di lavoratore sul posto di lavoro, sulla base di quanto appurato grazie alla collaborazione di guardie giurate e di personale di vigilanza esterni ed estranei alla sua organizzazione di lavoro.

Invero, l’attività di vigilanza sull’attività lavorativa vera e propria è demandata al solo datore di lavoro e non può essere affidata a soggetti esterni, quali le agenzie investigative.

La predetta pronuncia, peraltro, si pone nel solco di chiari precedenti giurisprudenziali tra cui altra recente sentenza della Corte di legittimità che, appena qualche mese prima, aveva puntualizzato il medesimo principio.

Infatti,anche nella massima tratta dalla sentenza della Suprema Corte n. 15094 del 11 giugno 2018, si legge testualmente che: “I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. Lav.”.

Orbene, in quel caso, la Suprema Corte, con riferimento ad una ipotesi di accertamento di mancata esecuzione da parte del lavoratore licenziato di compiti di verifica (attività esterna di ispezione di alcuni cantieri), nonché di attestazione fraudolenta da parte del dipendente di averli eseguiti, aveva modo di sottolineare come il controllo occulto sull’attività lavorativa da parte di agenzia investigativa o di guardie giurate possa riguardare solamente gli atti illeciti del lavoratore e non l’adempimento o l’inadempimento del lavoratore stesso rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali di prestare la sua opera.

Infatti, per la Suprema Corte, l’inadempimento è riconducibile, al pari dell’adempimento, all’attività lavorativa tout-court e, pertanto, è sottratto alla suddetta vigilanza, la quale deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore, non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione del prestatore di lavoro.

Sulla base di detto principio, pertanto, la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato la facoltà del datore di lavoro di avvalersi di agenzie investigative per il controllo della diligente esecuzione della prestazione lavorativa di un lavoratore, senza alcun riferimento ad attività concorrenziale o comunque fraudolenta da parte di questi.

Decreto Dignità 9 / Circolare Ministero del Lavoro n. 17 del 31 ottobre 2018

È stata emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 sul Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

Detta Circolare fornisce le prime indicazioni interpretative in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul cd. Decreto Dignità. Ne esaminiamo i passaggi più rilevanti in tema di contratto a termine.

Il Ministero prende atto che le modifiche alla disciplina previgente, contenute nell’art. 1, comma 1, del cd. Decreto Dignità, riguardano la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato, con riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti, o di periodo di missione in somministrazione a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione (art. 19, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2015).

In particolare, la Circolare conferma che alle parti è riconosciuta la facoltà di stipulare un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, mentre nel caso di durata superiore a suddetto periodo, tale possibilità è riconosciuta solo in presenza di precise ragioni che giustificano un’assunzione a termine, quali:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

– esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Si osserva ancora che, per stabilire se ci si trovi in presenza di tale obbligo si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende eventualmente prorogare.

A tal proposito, si fa l’ipotesi di un contratto a termine della durata di 10 mesi che si intenda prorogare per ulteriori 6 mesi. In questo caso, anche se la proroga interviene quando il rapporto non ha ancora superato i 12 mesi, ma avendo il rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015, una durata complessivamente superiore a 12 mesi, sarà necessario indicare le esigenze innanzi richiamate.

Infatti, l’indicazione della causale della proroga, sarà sempre necessaria quando si superano i 12 mesi di rapporto, anche se il superamento avverrà proprio a seguito e durante la proroga.

Si precisa altresì che, anche quando non è richiesto al datore di lavoro di indicare le motivazioni di  cui al citato decreto, le stesse dovranno essere comunque indicate per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge (come ad esempio per gli sgravi fiscali di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, riconosciuti ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo).

Alcuna modifica ha subito l’art. 19, comma 3 del richiamato decreto, ai sensi del quale, raggiunto il limite massimo di durata del contratto a termine, le parti possono stipulare un ulteriore contratto della durata di 12 mesi presso le sedi territorialmente competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Tuttavia, anche a codesto ultimo contratto (stipulato nella sede protetta dell’Ispettorato) si applica la nuova disciplina dei rinnovi, la quale impone l’obbligo di individuazione della causale, a norma degli artt. 21, comma 1 e 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

Anche secondo i tecnici del Ministero, l’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015 non ha subito modifiche dal decreto legge n. 87, nella parte in cui rimette anche per il futuro alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla durata massima del contratto a termine.

Pertanto, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, potranno continuare a prevedere per i contratti a termine una durata diversa (anche superiore) rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi.

Si precisa anche che, per i contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018 i quali abbiano previsto una durata massima per i contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo.

Il decreto legge n. 87, invece, non pare abbia attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni (cd. causali).

La Circolare chiarisce anche che, all’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, con l’eliminazione del riferimento alla possibilità che il termine debba risultare “direttamente o indirettamente” da atto scritto, si è inteso offrire maggiore certezza in merito alla sussistenza di tale requisito. Viene esclusa solo la possibilità di desumere da elementi esterni al contratto la data di scadenza, ad eccezione di alcuni casi limite in cui il termine del rapporto continui a desumersi indirettamente in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all’assunzione, come ad esempio nel caso di una lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere in anticipo l’esatta data di rientro al lavoro, seppur nel rispetto del termine massimo dei 24 mesi.