“Decreto Agosto”: nuovi strumenti e nuovi divieti per il datore di lavoro

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto agosto), è intervenuto in molti ambiti nella materia del lavoro e, in particolare, si è occupato di approfondire, in questa delicata fase che il nostro Paese sta attraversando, i temi degli ammortizzatori sociali e dei licenziamenti.

In primo luogo, l’art. 1 del Decreto, rubricato “Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga”, concede la possibilità ai datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID-19 di presentare domanda di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale, per una durata massima di ulteriori 18 settimane, da collocarsi nel periodo che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Nello specifico, è stata concessa a tutti i datori di lavoro privati la fruizione di un periodo di nove settimane senza obbligo di contribuzione previdenziale, ed ulteriori nove settimane solo per i datori di lavoro autorizzati a beneficiare interamente delle precedenti nove, i quali dovranno versare un contributo addizionale ex lege.

Il datore di lavoro che vuole beneficiare dei succitati strumenti deve inoltrare la domanda all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In secondo luogo, e in alternativa all’ipotesi precedentemente analizzata, l’art. 3 del Decreto, rubricato “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione”, si occupa di prevedere che i datori di lavoro privati, i quali non hanno richiesto i trattamenti di cui all’art. 1 del Decreto o che hanno già usufruito degli stessi nei mesi di maggio e giugno 2020, possano essere esonerati dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro mesi, utilizzabili entro il 31 dicembre 2020, e nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già godute nei mesi di maggio e giugno 2020. Si precisa, tuttavia, che per tutta la durata di tale esonero, sui datori di lavoro vige il divieto di licenziamento.

Infine, l’art. 14 del Decreto ha prorogato le disposizioni normative già in vigore, con riguardo ai licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo.

Nello specifico, la norma ha previsto, per i datori di lavoro che non abbiano integralmente usufruito delle concessioni di cui agli artt. 1 e 3, il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2020.

Viceversa, per i lavoratori che hanno usufruito dei succitati ammortizzatori sociali, è previsto un divieto di licenziamento fino all’avvenuta fruizione integrale di tali strumenti, i quali scadranno il 16 novembre 2020 (senza soluzione di continuità).

La norma prevede, altresì, quattro specifici casi in cui resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto:

  1. una prima fattispecie è quella dei licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, la quale deve essere totale e definitiva, tanto da causare una chiusura o interruzione del complesso dei beni e servizi dell’azienda;
  2. la seconda ipotesi riguarda le società che incorrono nel fallimento, ove non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa;
  3. una terza fattispecie è quella della stipula di un accordo collettivo, da parte delle organizzazioni sindacali, che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  4. infine, l’ultima eccezione è quella riguardante il licenziamento del lavoratore coinvolto in un cambio appalto, come già disciplinato dall’art. 46, co. 1, D.L. 17 marzo 2020, n.18.

In conclusione, anche alla luce della nuova disposizione normativa, si può confermare che rimane invariata la possibilità per il datore di lavoro di intraprendere:

  • licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova;
  • licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • risoluzione per compimento del periodo di apprendistato;
  • licenziamento dei dirigenti e collaboratori domestici.

Legislazione emergenziale e licenziamento del dirigente

La normativa entrata in vigore nel periodo di emergenza sanitario-economica che il nostro Paese sta attualmente vivendo è intervenuta in modo rilevante nella materia dei licenziamenti individuali e collettivi dei dipendenti privati, regolamentando la sospensione di alcune procedure in questione.

In particolare, l’art. 46 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto Cura Italia), rubricato come “sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti” ha sancito che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”.

Ebbene, tale norma, che non riguarda le “impugnazioni” come impropriamente recita la rubrica della norma, disciplina invero la sospensione di alcune procedure di licenziamento per 60 giorni a partire dall’entrata in vigore del Decreto ed introduce la moratoria del recesso da parte datoriale dal rapporto di lavoro con i propri dipendenti per i cd. motivi economici.

Per l’esattezza, sono vietati i licenziamenti per “giustificato motivo oggettivo”, ossia quelli intimati per motivi organizzativi e/o economici del datore di lavoro (art. 3, legge n. 604 del 1966). Il divieto vale indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza presso il datore di lavoro ed anche se i motivi fossero indipendenti dall’attuale situazione di emergenza determinata dal Covid – 19.

Tale sospensione è stata poi prorogata fino a cinque mesi dalla recente norma di cui all’art. 80 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio).

Tuttavia, la norma, sintetica ma non esauriente, ha suscitato da subito rilevanti perplessità interpretative. Uno dei dubbi che, ad oggi, attanaglia la maggior parte dei lettori della normativa è quello riguardante l’applicabilità o meno del divieto di cui all’art. 46 del Decreto alla casistica del licenziamento del dirigente.

Ebbene, ciò che si può affermare alla luce delle prime ermeneutiche della disciplina è che si possano configurare almeno due distinte ipotesi ricostruttive.

In primo luogo, con riferimento ai licenziamenti collettivi, pare senza dubbio che neppure i dirigenti possano essere coinvolti in tali procedure di licenziamento nel periodo che va dal 17 marzo al 17 agosto 2020. Ciò in quanto, sempre in ragione della forza cogente dell’art. 46, il datore di lavoro non potrà, in alcuna ipotesi, avviare le procedure per il licenziamento collettivo, in conformità a quanto previsto dai succitati artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In secondo luogo, con riguardo all’ipotesi di licenziamento individuale del dirigente, occorre specificare come, da un’attenta lettura della succitata norma unita alla visione sistematica dell’inquadramento del dirigente, scaturiscano due fattispecie differenti.

In particolare, giova premettere che l’art. 46 ha puntualizzato che il datore di lavoro, nel periodo di sospensione in questione, non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/66.

Ebbene, nel caso di recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale per ragioni economiche, la norma che verrebbe invocata ed utilizzata sarebbe l’art. 2118 c.c. e non l’art. 3 della Legge n. 604/66 (norma alla quale rinvia in maniera compiuta ed esplicita il suddetto art. 46), che è invece inapplicabile al personale dirigenziale per espressa previsione dell’art. 10 della medesima Legge n. 604/66.

A valle di simile argomenti, appare legittimo concludere che i dirigenti veri rimarrebbero dipendenti “licenziabili” anche in periodo di emergenza COVID-19 – in ragione della nozione di “giustificatezza” – in quanto non assoggettati alle tutele contrattuali della L. n. 604/1966 anche nel periodo di vigenza dell’espresso divieto di licenziamento che, al contrario, vale per le altre categorie di lavoratori, quadri, impiegati ed operai.

Al contrario, solo i dirigenti minori o, meglio, quelli definiti dalla giurisprudenza come “pseudo-dirigenti” ed equiparati dalla medesima alla categoria impiegatizia, risulteranno destinatari delle tutele previste dalla L. n. 604/66 e, per l’effetto, dovrebbero rimanere destinatari anche degli effetti sospensivi della norma (art. 46 Decreto Cura Italia) e della rispettiva proroga del periodo di sospensione introdotta dal Decreto Rilancio.

Civile / Le locazioni ad uso commerciale in tempo di emergenza sanitario – economica

L’emergenza epidemiologica dei nostri giorni ed i conseguenti provvedimenti attuati dal Governo hanno avuto un forte impatto sui rapporti commerciali e privatistici nel nostro Paese. La chiusura degli esercizi commerciali e la sospensione delle attività produttive generano esigenze contrapposte tra i proprietari degli stabili ed i conduttori e, pertanto, la necessità di interpretazione e gestione dei contratti di locazione in essere, in particolar modo con riferimento a quelli relativi agli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, ossia commerciale.

In relazione alla materia locatizia, il primo intervento normativo si è rivelato non del tutto soddisfacente, atteso che l’art. 65 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) ha riguardato meramente le attività commerciali ritenute “non essenziali” ai sensi del D.P.C.M 11 marzo 2020, con conseguente esclusione di quelle attività che non hanno dovuto sospendere il proprio servizio.

In ogni caso, con il cd. “Decreto Cura Italia”, il Governo ha previsto, all’art. 65, 1 co., che “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”.

Ebbene, poiché è plausibile che il pagamento dell’importo del canone di locazione originariamente pattuito divenga insostenibile in una cornice di complessiva recessione economica, occorre valutare quali strumenti giuridici siano utilizzabili, nella specifica contingenza emergenziale, per fronteggiare il pericolo della impossibilità, per il conduttore, di sostenere l’importo del canone originariamente pattuito.

a. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO EX ART. 27 L. N. 392/1978.

Il primo strumento ipotizzabile è il diritto di recesso previsto dall’art. 27, ultimo comma, Legge n. 392/1978, il quale stabilisce che “Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.

Tale disposizione prevede dunque che, nel momento in cui ricorrano motivi talmente gravi da non consentire il prosieguo della locazione, il conduttore possa recedere dal contratto, qualora i motivi siano sopravvenuti, estranei alla volontà del conduttore e imprevedibili (Cass. 13 giugno 2017, n. 14623; Cass. 27 marzo 2014, n. 7217).

A ciò si aggiunga che è il conduttore ad avere l’onere della prova circa la fondatezza dei citati gravi motivi, sempre secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità.

b. AZIONABILITÀ DELLA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ EX ART. 1467 C.C.

Un altro strumento utilizzabile dal conduttore è quello relativo alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1467 c.c., il quale sancisce che “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”.

L’istituto in esame si applica allorquando un evento, straordinario e imprevedibile, dunque estraneo alla normale alea del contratto, renda l’esecuzione della prestazione per una delle parti assai più onerosa rispetto a quanto prevedibile prima di tale evento.

Anche in questo caso, incombe sul conduttore l’onere di provare che l’evento sopravvenuto ha determinato un’alterazione delle condizioni del negozio originariamente convenuto tra le parti e la riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili (Tribunale di Milano, Sezione Spec. Imprese, Sentenza 3 luglio 2014, n. 8878).

Ferme le possibili applicazioni dei sopra menzionati istituti giuridici, si deve altresì considerare la possibilità per il conduttore di evitare di recedere dal contratto di locazione, proponendo la modifica delle condizioni dell’accordo, così da riequilibrare il rapporto sinallagmatico.

c. IPOTIZZABILITÀ DELLA DOMANDA DI REDUCTIO AD AEQUITATEM.

Ancora in un’ottica di conservazione dei rapporti giuridici, potrebbe altresì percorrersi una terza ipotesi, ossia verificare l’ammissibilità della domanda di reductio ad aequitatem, mediante la quale la parte contro cui è domandata la risoluzione del contratto può promuovere un negozio di tipo processuale idoneo a ridurre ad equità le condizioni del contratto.

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È dunque pacifico che il conduttore non possa far riferimento arbitrariamente ad un diritto alla sospensione o alla riduzione del canone, ad eccezione dei casi esplicitamente previsti dalla legge e dalla giurisprudenza. Difatti, qualsiasi azione unilaterale, in assenza delle succitate condizioni, sarebbe considerata illegittima e costituirebbe un inadempimento contrattuale.

Nello stesso senso, si significa che l’autonomia contrattuale cristallizzata in un contratto stipulato tra privati non può subire direttamente deroghe, sospensioni o annullamenti da un atto avente forza di legge.

Il Legislatore può eventualmente intervenire sulle norme generali che regolano una fattispecie contrattuale determinata e che integrano le lacune del negozio giuridico volutamente lasciate dalle parti alla disciplina di legge.

È quanto avvenuto con l’introduzione dell’art. 91 del Decreto Cura Italia che prevede, per ogni tipo di contratto o obbligazione (a titolo esemplificativo appalti, forniture di beni e servizi, contratti preliminari etc.), fino a quando durerà il periodo emergenziale, che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Ai sensi della predetta disposizione di carattere generale, applicabile dunque anche ai contratti di locazione in essere, gli eventuali ritardi nel pagamento del canone locatizio durante la vigenza delle norme emergenziali non dovrebbero costituire o concorrere a determinare il grave inadempimento contrattuale che, ai sensi dell’art. 1455 c.c., è idoneo alla risoluzione del contratto di locazione.

Il conduttore citato in giudizio dal locatore, nell’azione di sfratto o di morosità, potrebbe pertanto avvalersi di tale disciplina eccezionale ed emergenziale per opporsi alla domanda del locatore.

Si precisa tuttavia che la portata così ampia e generica dell’inciso della norma rende imprevedibile l’effettiva interpretazione giurisprudenziale, anche in considerazione del fatto che la valutazione della condotta inadempiente del conduttore è rimessa esplicitamente dalla stessa norma alla discrezionalità del Giudice. Questi avrà il compito di valutare, caso per caso, la meritevolezza o meno del soggetto che invoca l’applicazione dell’“esimente” prevista dell’art. 91 D.L. 18/2020.

Pertanto, al contraente-conduttore converrà verificare preventivamente e prudenzialmente la sussistenza dei requisiti necessari per poter invocare l’applicazione al suo caso della disposizione di cui all’art. 91 del D.L. 18/2020, anche alla luce del complessivo andamento del rapporto contrattuale.

Resta inteso che, per fronteggiare congiuntamente la grave situazione emergenziale attualmente vigente nel nostro Paese, le parti potrebbero altresì concordare sospensioni, riduzioni o posticipazioni del pagamento del canone, anche ricorrendo all’istituto della mediazione ex D.Lgs. 28/2010, avvalendosi semmai in quella sede dell’applicazione dell’art. 91 del Decreto Cura Italia.

Cassazione / Tutela del committente rafforzata nel contratto d’appalto con la doppia garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1669 c.c.

In tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente; ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.)” (Cass. Civ., sez. II, 25 luglio 2019, n. 20184).

Di recente,la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta ancora una volta in materia di contratto d’appalto privato e, nello specifico, ha approfondito l’argomento relativo alla tutela del committente in presenza di vizi o difetti di costruzione, con riferimento ai due tipi di garanzia previsti dal Codice Civile, agli artt. 1667 e 1669.

Innanzitutto, preme rammentare la disciplina di tali istituti e gli elementi che differenziano l’uno dall’altro. L’art. 1667 c.c., rubricato “Difformità e vizi dell’opera”, stabilisce che, in caso di difformità o vizi dell’opera, il committente può invocare una garanzia nei confronti dell’appaltatore, entro sessanta giorni dalla scoperta, e può intentare l’azione in un termine prescrizionale di due anni dal giorno della consegna dell’opera.

L’art. 1669 c.c., rubricato come “Rovina e difetti di cose immobili”, invece, disciplina una peculiare responsabilità dell’appaltatore se, nel corso di dieci danni dal compimento, l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione – qualora si tratti di edifici o di altre cose immobili – rovini in tutto o in parte, ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti. In tal caso, la responsabilità dell’appaltatore sussiste e potrà essere azionata purché sia fatta denuncia dal committente o dai suoi aventi causa entro un anno dalla scoperta e purché l’azione giudiziale del committente sia esercitata entro il termine prescrizionale di un anno dalla denuncia.

Ebbene, l’art. 1667 c.c. riguarda l’ipotesi di vizio derivante da difformità rispetto al progetto concordato nel contratto di appalto oppure da esecuzione dell’opera non a regola d’arte. Al contrario, l’art. 1669 c.c. concerne i vizi costruttivi che incidono sugli elementi essenziali di struttura e funzionalità dell’opera stessa, influendo quindi su elementi quali solidità, efficienza e durata, ovvero limitandone notevolmente la fruibilità.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 20184 del 25 luglio 2019, ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale, in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra le tipologie di responsabilità di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. Per l’effetto, in caso di “gravi difetti” dell’opera, il committente potrà invocare, oltre alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c., anche quella prevista dall’art. 1667 c.c., purché il committente non sia incorso nelle decadenze previste per tale tipologia di responsabilità.

La ratio di tale orientamento è riscontrabile nel fatto che, nonostante la diversità di natura giuridica sottesa alle due fattispecie di responsabilità – l’art. 1667 c.c. sancisce una responsabilità di natura contrattuale, l’art. 1669 c.c. disciplina una responsabilità di natura extracontrattuale – per quanto riguarda la struttura di tali istituti, le relative fattispecie si configurano l’una (art. 1669 c.c.) come sotto-insieme dell’altra (art. 1667 c.c.), con la conseguenza di un rafforzamento delle garanzie a tutela del committente (la cosiddetta “concorrenza di garanzie”).

In definitiva, sarà il giudice di merito che, di volta in volta, dovrà qualificare la domanda giudiziale, analizzando l’entità dei vizi posti a fondamento della stessa e applicando la soluzione più adeguata al caso di specie, nel rispetto del principio di rafforzamento delle garanzie a tutela del committente.

Giurisprudenza / Il revirement della Corte Suprema sugli obblighi motivazionali della P.A. nel caso di impugnazione dell’avviso di riclassamento dell’immobile ed attribuzione di nuova rendita catastale.

Con la recentissima ordinanza n. 591 del 15 gennaio 2020, la Corte Suprema interviene nuovamente nel solco del copioso contenzioso tributario incardinatosi in ragione della massiva attività di rideterminazione del classamento e attribuzione di nuova rendita catastale posta in essere dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 335, Legge n. 311/2004, accogliendo il ricorso di due contribuenti che lamentavano il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato e confermando il revirement in corso del precedente orientamento giurisprudenziale prevalente.

La Corte Suprema precisa quale sia la sufficienza dell’obbligo motivazionale incombente sugli atti dell’Amministrazione Finanziaria, in tema di estimo catastale, a seconda che lo stesso debba supportare l’attivazione autonoma dell’Agenzia del Territorio competente ovvero l’attivazione dell’Agenzia a seguito dell’iniziativa del contribuente, mediante la cd. procedura “DOCFA”.

Mentre nella seconda fattispecie l’obbligo motivazionale risulta soddisfatto con la semplice indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita all’unità immobiliare, qualora gli elementi di fatto individuati dal contribuente siano confermati dall’Amministrazione stessa e l’eventuale differenza tra rendita proposta e attribuita sia dovuta ad una mera valutazione tecnica inerente il valore economico dei beni, la conclusione cui perviene il Giudice di Legittimità è totalmente opposta qualora ricorra la prima fattispecie.

Secondo la Corte, infatti, nel caso di iniziativa dell’Ufficio, la motivazione dovrà essere più approfondita, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, che dovrà necessariamente essere posto nella condizione di valutare se prestare o meno acquiescenza al provvedimento e di approntare la migliore strategia processuale, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso, cristallizzando così le ragioni poste a fondamento dell’avviso e impedendo, altresì, all’Agenzia di aggiungere ulteriori profili rispetto a quanto indicato nell’atto, sulla base della prospettazione offerta dal contribuente stesso.

In merito, la Corte precisa che la motivazione dell’atto di riclassamento non può subire integrazioni nel giudizio di impugnazione, al fine di impedire “un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione….

La pronuncia in esame consolida, quindi, anche alla luce delle recenti indicazioni interpretative espresse dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 249/2017, l’orientamento secondo cui, nel caso di nuovo classamento ex art. 1, comma 335, L. 30 n. 311/2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dallo scostamento significativo del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in una determinata microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’Amministrazione finanziaria non potrà esimersi dalla valutazione, nel caso concreto, del singolo immobile, rispettando in tal modo esigenze di “concretezza e di analiticità”, non risultando sufficiente una “motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo (Cass. 3156/2018; Cass. 23129/2018; Cass. 28035/2018; Cass. 2876/2018; Cass. 9770/2019).

Pertanto, un’operazione di riclassamento di massa dal carattere così diffuso e seriale, come quella del caso di specie, potrà essere considerata legittima solo se supportata da una motivazione tanto precisa quanto rigorosa.

In conclusione, la Corte afferma e fissa il seguente principio di diritto: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati nell’art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso”.

 

 

Giurisprudenza / Prova scritta ex art. 634 c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo e fatturazione elettronica.

Secondo una recente ed interessante giurisprudenza di merito, le fatture elettroniche generate e trasmesse mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007 non soddisfano da sole il requisito della prova scritta di cui all’art. 633, n. 1 c.p.c., necessario ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, se non accompagnate dall’estratto autentico notarile richiesto dall’art. 634, co. 2 c.p.c. (Tribunale Vicenza, sez. II, 25/10/2019).

A tal proposito, preme rammentare innanzitutto che, affinché il ricorso per decreto ingiuntivo sia considerato ammissibile, si deve fornire al giudice una cd. prova scritta a fondamento del diritto vantato. In materia l’art. 634, co. 2, c.p.c. stabilisce infatti che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.

Pertanto, in caso di crediti derivanti da fatture cartacee, si richiedeva il deposito dell’estratto notarile autentico delle stesse. Ebbene, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, si è posto il problema di comprendere se queste ultime siano già di per sé titoli idonei per l’emissione di un decreto ingiuntivo o meno e si sono, di conseguenza, sviluppati diversi orientamenti giurisprudenziali.

Il Tribunale di Vicenza, con la citata sentenza del 25 ottobre 2019, ha sancito il principio secondo cui la fattura elettronica, da sola, non soddisfa il requisito della prova scritta previsto dall’art. 634, co. 2, c.p.c., a meno che non sia accompagnata dal relativo estratto autentico notarile.

La ratio della posizione assunta dal Tribunale vicentino si rinviene nel fatto che la produzione dell’estratto autentico notarile delle scritture contabili garantirebbe il controllo della regolare tenuta di tali scritture, verifica che non può essere effettuata sulla scorta della mera fatturazione elettronica. Poiché, dunque, il Sistema di Interscambio (SDI) – di cui all’art. 1, commi 211 e 212, L. 244/2007 – garantisce solo l’autenticità delle fatture, il ricorrente (per l’ottenimento del provvedimento monitorio) è sempre tenuto a produrre in giudizio l’estratto autenticato delle scritture contabili, ai fini del conseguimento della prova scritta prevista dall’art. 634 c.p.c.

 

 

 

Cassazione / Anche in caso di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore prescrizione quinquennale per i contributi INPS

Il termine di decadenza biennale previsto all’art. 29 d.lg. n. 276/2003 fa riferimento ai trattamenti retributivi e contributivi suscettibili, però, di essere fatti valere direttamente dai lavoratori, non potendosi estendere l’efficacia del termine decadenziale anche a soggetti terzi, quale l’ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono dal termine di decadenza previsto ex lege” (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 luglio 2019, n. 18004).

Di recente, sia la Suprema Corte di Cassazione che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono intervenuti sull’argomento relativo alla responsabilità solidale tra committente e imprese appaltatrici e subappaltatrici in relazione al versamento dei contributi dovuti ai lavoratori impiegati negli appalti.

Preme rammentare che il D.Lgs. n. 276/2003, all’art. 29, co. 2, sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro stabilendo che: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.

Ebbene, l’Ispettorato del Lavoro, con nota n. 9993 del 19 novembre 2019, ha chiaramente specificato che, nell’ambito di applicazione della responsabilità solidale entro il limite dei due anni, non vi rientrano i crediti contributivi vantati dagli Enti previdenziali. Ne consegue, quindi, che l’INPS potrà far valere il suo credito contributivo entro il termine ordinario di prescrizione di cinque anni, termine previsto dall’art. 3, co. 9, L. n. 335/1995.

Risulta opportuno, pertanto, distinguere i crediti retributivi dei lavoratori dai crediti contributivi vantati dagli Istituti previdenziali. Ciò in quanto, il regime decadenziale dei due anni previsto dalla succitata norma di cui al D.Lgs. n. 276/2003 si applica solo all’azione esperita dal lavoratore e non invece alle azioni promosse dagli Enti previdenziali.

La ratio di tali interventi è riscontrabile nella differenza tra il rapporto di lavoro e quello previdenziale. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha sancito la funzione garantistica di tale orientamento, spiegando che l’applicazione estensiva del termine decadenziale dei due anni porterebbe all’eventualità che “alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore, non possa seguire il soddisfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto” (cfr. sent. n. 18004 del 04.07.2019, n. 22110 del 04.07.2019, n. 8662 del 28.03.2019 e n. 13650 del 21.05.2019).

Pertanto, l’INL si è adeguato all’orientamento giurisprudenziale che sancisce il principio secondo il quale l’INPS potrà far valere il suo credito contributivo entro il termine di prescrizione di cinque anni e non entro quello di due anni previsto ex lege.

Cassazione / Sui requisiti di validità del verbale di conciliazione in materia lavoro.

“In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti collettivi, contenuti in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c(Cass. Civ., Sez. Lav., 1 aprile 2019, n. 9006).

Di recente, la Suprema Corte si è espressa sulla questione dei requisiti di validità del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, statuendo la non impugnabilità delle rinunce ai diritti dei lavoratori solo a condizione che i rappresentanti sindacali abbiano prestato effettiva assistenza al lavoratore durante la sottoscrizione.

Preme rammentare infatti che l’accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore è esente da vizi quando il verbale, sottoscritto in sede sindacale, è caratterizzato da tutti gli elementi considerati necessari per legge al fine di concludere una valida ed efficace transazione ai sensi dell’art. 1965 c.c.

I giudici della Cassazione hanno, dunque, ribadito che il verbale di conciliazione è valido se dalla scrittura, contenente le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la sfera dei diritti del lavoratore previsti da norme inderogabili di legge o di contratti collettivi, risultino gli elementi essenziali del negozio, quali: la comune volontà delle parti di risolvere una controversia in atto, la materia oggetto delle pretese giuridiche di ciascuna parte e il nuovo regime di interessi che si sostituisce a quello precedente, ossia a condizione che dal testo dell’accordo si evinca la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni che le parti dell’accordo si fanno per perfezionare la transazione.

Ne consegue che la conciliazione è efficace e non può essere oggetto di impugnazione solo se i rappresentanti sindacali, in sede di sottoscrizione del verbale, abbiano prestato una assistenza effettiva, ossia abbiano informato chiaramente e precisamente il lavoratore sulle rinunce riguardanti i suoi diritti, rendendolo pienamente conscio di ciò a cui rinuncia, degli effetti e delle eventuali perdite conseguenziali, in buona sostanza ponendo il lavoratore stesso in condizione di sapere a quali diritti stia rinunciando e in quale misura.

Pertanto, con tale ordinanza è stata sancita, unitamente allo svolgimento di un ruolo attivo da parte del rappresentante sindacale, l’effettiva assistenza nei confronti del lavoratore in modo tale che quest’ultimo sia in grado di comprendere coscientemente ciò che stipula e l’irreversibilità degli effetti scaturenti dall’accordo.

Cassazione / Sulla natura dichiarativa della sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro. Conseguenze

Di recente, la Cassazione si è espressa sulla natura rivestita dalla sentenza che statuisce la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro, statuendone la natura dichiarativa e non costitutiva (Cass. Civ., Sez. Lav., 26 marzo 2019 n. 8385).

Ne discende che la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera ex tunc a far data dalla illegittima stipulazione del contratto a termine e che, pertanto, l’indennità di cui all’articolo 32, comma 5, L. 183 del 2010 vale a ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, con riferimento al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

In ragione della natura dichiarativa della sentenza in oggetto, posta la trasformazione con efficacia ex tunc e non costitutiva ex nunc del rapporto, nel caso specifico la Suprema Corte ha ritenuto che il licenziamento illegittimamente irrogato deve considerarsi intervenuto su un rapporto a tempo indeterminato, con applicazione dell’art. 18 L. 300/1970.

Pertanto, ha precisato la Corte, il danno forfetizzato dall’art. 32 co. 5 della legge n. 183 del 2010, di cui sopra, ha l’effetto di ristorare il periodo che va dalla scadenza del termine fino alla sentenza di nullità del termine stesso, mentre il licenziamento intervenuto deve essere considerato a tutti gli effetti di legge quale recesso da un rapporto a tempo indeterminato.

Il principio di diritto tratto dalla sentenza della Cassazione, Sez. Lav., n. 8385 del 2019 è pertanto il seguente: “In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto “ex tunc” dalla illegittima stipulazione del contratto a termine (sicché non è configurabile un recesso datoriale intervenuto “ante tempus” in costanza di un rapporto di lavoro a tempo determinato), mentre l’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, per il periodo fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Cassazione / Sul risarcimento del danno da demansionamento

Con la recente sentenza n. 16595 del 20 giugno 2019 la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sull’annosa questione del danno alla professionalità, disaminando la fattispecie di un lavoratore demansionato che, in primo grado di giudizio, aveva ottenuto un risarcimento del danno patrimoniale pari al 50% della retribuzione percepita. In sede di gravame, tuttavia, la sentenza veniva parzialmente riformata e la Corte d’Appello di Roma riduceva l’ammontare del risarcimento al 30% delle retribuzioni maturate. Quanto sopra, in virtù di una prassi giurisprudenziale di merito che non teneva in alcuna considerazione fattori viceversa rilevanti quali, a titolo esemplificativo, la perdita di benefit e i mancati incrementi retributivi.

Nella sentenza in esame, gli Ermellini rinsaldano l’orientamento prevalente sulla quantificazione del danno da demansionamento, confermando la possibilità di un giudizio in via equitativa, seppur dettagliatamente motivato.

Come noto, l’art. 2103, co. 1 c.c. prevede che il lavoratore sia assegnato alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti e, costituendo presidio inderogabile ai principi di libertà e dignità del lavoratore, la nullità di ogni patto contrario.

Dalla violazione dell’art. 2103 c.c. da parte datoriale, può derivare un danno di perdita della professionalità di natura patrimoniale consistente sia nell’impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di ulteriori capacità lavorative, sia nella perdita di chances, nel senso di perdita delle possibilità di maggior guadagno o di potenzialità occupazionali.

In altri termini, la violazione dell’art. 2103 c.c. può arrecare grave pregiudizio alla professionalità del prestatore di lavoro, rappresentando un parametro essenziale nella determinazione del valore di un soggetto in ambito lavorativo e, quindi, un bene economicamente valutabile.

Ebbene, è evidente che in una fattispecie di danno tanto diversificato e condizionato da plurime variabili, al giudice di merito sia consentito il ricorso al giudizio di equità, ex art. 1226 c.c.

Corollario di tale operazione è che incombe sul lavoratore il relativo onere probatorio, mediante allegazione di tutte le circostanze rilevanti, ivi incluse le presunzioni relative ad elementi gravi, precisi e concordanti, inerenti gli elementi di fatto relativi a qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità, alla durata del demansionamento, all’esito della dequalificazione.

Una volta accertato il demansionamento,  è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la facoltà di determinare l’entità del risarcimento in via equitativa, indicando nella parte motiva l’iter logico seguito nella valutazione, ossia i parametri seguiti per la determinazione del quantum del danno patito e gli elementi su cui ha basato la propria decisione.

Nella fattispecie esaminata, la Corte d’Appello non aveva motivato adeguatamente la decisione e, omettendo di enunciare i criteri di valutazione seguiti, aveva impedito alle parti di verificare il procedimento logico seguito nella quantificazione del risarcimento del danno.

Anzi, il Collegio giudicante aveva meramente richiamato la prassi giurisprudenziale in virtù della quale il danno da demansionamento veniva generalmente riconosciuto nel 30% della retribuzione percepita, senza aggiungere alcuna motivazione sul punto.

La Corte di Cassazione ha pertanto cassato la sentenza con rinvio.