Consumerismo: Europa chiama Italia
Da molti anni il consumerismo ha trovato casa in Europa e, sul binario del treno europeo, è giunto anche in Italia.
Il consumerismo, cui facciamo riferimento, è identificabile nell’insieme di opinioni, movimenti, proteste, denunce ed azioni propositive, studi ed attività di lobbing, nonché norme e regolamenti attuati in difesa del cd. consumatore.
Consumerismo, quindi, come movimento di massa? Consumerismo, club di privati utopisti? Consumerismo, come mera tecnica di normazione nelle mani di pochi specialisti? Consumerismo, operazione strumentale di etero-controllo del mondo imprenditoriale sulle istanze più radicali dei cittadini fruitori delle merci? Consumerismo, come associazionismo di anonimi invasati?
Plausibilmente, un po’ di tutto, qualcosa di meno e molto di più. Per questo, vale la piena chiedersi quando, dove e come nasce il consumatore, nel senso giuridico attuale del lemma (persona fisica che si procura o utilizza beni o servizi per il soddisfacimento di esigenze personali o della famiglia, al di fuori della propria attività professionale e comunque non perseguendo scopi di tipo imprenditoriale).
Quando si parla di diritto dei consumatori o più in generale, di consumatore, ci si riferisce ad un fenomeno piuttosto recente.
La sua scoperta e successiva affermazione avviene nei paesi occidentali, man mano che essi raggiungono gli stadi del capitalismo avanzato, vale a dire solo nel corso del ventesimo secolo.
In questi paesi, più che gli approfonditi studi di economisti e sociologi sono le embrionali organizzazioni spontanee di consumatori a richiamare l’attenzione dei legislatori sul problema del consumo, soprattutto attraverso campagne di stampa volte a segnalare le più gravi storture dell’attività imprenditoriale nella ricerca del profitto, nonché a perseguire il controllo della qualità dei prodotti, il contenimento dei prezzi, il rafforzamento del potere contrattuale del consumatore.
Così, non sorprende il fatto che il movimento dei consumatori abbia origine negli Stati Uniti d’America, ove il capitalismo monopolistico ed oligopolistico è più profondamente radicato.
Nel ventesimo secolo il mondo economico statunitense è stato
scosso dal movimento dei consumatori almeno in tre periodi: la prima volta, agli inizi dello scorso secolo, il movimento fu provocato dall’aumento dei prezzi (in particolare delle sostanze alimentari e farmaceutiche); la seconda volta, a cavallo degli anni ’30, la protesta dei consumatori dipese da fattori quali lo sbalzo in alto dei prezzi al consumo nel pieno della depressione economica e si evidenziò nella nascita della Consumer Union (Unione dei Consumatori); il terzo movimento, intorno alla metà degli anni ’60, è il risultato di una complessa convergenza di circostanze, tra le quali una delle più importanti è senza dubbio il contrasto che si è venuto a creare tra la prassi abituale del commercio e gli interessi a lungo termine dei consumatori.
Proprio negli anni dell’ultimo movimento dei consumatori di matrice americana, il movimento si estende ai paesi europei.
Sorgono associazioni, riviste, opuscoli; si scrivono articoli e si diffondono trasmissioni radiofoniche e televisive sul problema dei consumatori; vengono istituiti organismi amministrativi a tutela del consumatore in Francia, in Inghilterra, in Svezia e in Olanda.
In Italia, viceversa, ove nel medesimo periodo esistono solo alcune spontaneistiche associazioni, si registra una scarsa sensibilità ai problemi del consumo.
Peraltro, non mancano strumentalizzazioni del fenomeno; esse sono sia politiche, in quanto i detentori del potere non si fanno scrupoli ad utilizzare il consumerism per fini demagogici; sia economiche, infatti le imprese, attraverso le ricerche di marketing, possono conoscere meglio i gusti dei consumatori ed adeguare ad essi la loro produzione.
In realtà, questa strumentalizzazione sortisce anche qualche effetto positivo, almeno per quel che riguarda la produzione dei beni di consumo.
Infatti, vengono immessi nel mercato prodotti sempre più sicuri, meno pericolosi, meno dannosi per la salute e per l’ambiente.
La fondazione del Consiglio danese del consumatore, nata nel 1947, rappresenta la prima organizzazione privata dei consumatori.
Su tale modello, alla fine degli anni ’50, analoghe associazioni iniziarono a fiorire in altri paesi occidentali.
Ma, come si diceva, fu solo verso la fine degli anni ’60 che i movimenti dei consumatori cominciarono ad influenzare in qualche modo i governi europei, incoraggiando nuove proposte di legge ed ottenendo l’istituzione di enti amministrativi ad hoc.
Fermentano iniziative, manifestazioni, denunce, ma anche azioni propositive volte alla tutela sempre più incisiva del consumo. In questo contesto concorrono a tale risultato, le associazioni dei consumatori, le associazioni degli imprenditori, i sindacati, i partiti politici, le cooperative.
La Comunità europea inizia ad occuparsi di tutela dei consumatori soltanto negli anni ’70, allorché i Capi di Stato dei Paesi europei, riuniti a Parigi decidono di potenziare il Fondo sociale europeo, di istituire un Fondo regionale, di chiedere alla Commissione di approntare programmi per la protezione dell’ambiente e dei consumatori, al fine di promuovere l’azione comunitaria oltre gli stretti confini delle relazioni economiche.
Il Trattato di Roma non prevedeva la categoria dei consumatori, né precipue norme di tutela.
Negli anni ’70 i primi diritti dei consumatori ricevono un significativo riconoscimento con l’approvazione da parte del Consiglio d’Europa della Convenzione europea, con risoluzione n. 543 del 1973 (Carta europea di protezione dei consumatori).
Con tale testo, frutto delle istanze fondamentali in materia e modello per molti ordinamenti nazionali, il Consiglio ha previsto un ampio programma di interventi nel settore.
La Carta, precisata la nozione di consumatore, individua quattro diritti fondamentali:
a) alla protezione ed all’assistenza dei consumatori, con un agevole accesso alla giustizia;
b) al risarcimento del danno sopportato dal consumatore;
c) all’informazione ed all’educazione;
d) alla rappresentanza in numerosi organismi e la possibilità di esprimere direttive a livello di scelte politiche ed economiche inerenti la disciplina dei consumi.
Nel 1973 venne anche istituito un “Comitato consultivo dei consumatori” (nel 1989 denominato Consiglio consultivo dei consumatori), con la funzione di trasmettere alla Commissione i punti di vista dei consumatori.
Segue nei medesimi anni un fermento di iniziative di approfondimento e di studio e sulla scorta di simili premesse, la CEE dà inizio ad un intensa attività legislativa di carattere specifico.
Nel 1975 viene emanata una significativa risoluzione (Risoluzione del Consiglio 14 aprile 1975) volta ad armonizzare le iniziative assunte fino allora in favore dei consumatori.
Con la Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1986, la politica per la tutela e la promozione degli interessi del consumatore viene considerata in rapporto alle altre politiche comuni affinché se ne tenga conto negli interventi degli organismi comunitari.
L’Atto unico europeo, con cui si è integrato il Trattato di Roma, in vigore dal 1 luglio 1987, ha rafforzato il ruolo del Comitato economico e sociale, che ha competenze in materia di protezione dei consumatori.
Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, ha previsto un titolo apposito, dedicato alla protezione dei consumatori. Con tali disposizioni, l’Unione si è attribuita competenze specifiche in materia, in quanto “contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione del consumatore”.
Quanto alla politica comunitaria degli interessi dei consumatori, l’Unione Europea ha elaborato il primo piano generale di azione triennale (1990-1992) per la protezione dei consumatori, rivolto ad adottare provvedimenti in materia di salute e di sicurezza per aggiornare e migliorare la legislazione comunitaria nel campo delle garanzie dei prodotti; ciò al fine di orientare i produttori a fabbricare articoli più sicuri.
Il secondo piano generale (1993-95) tende ad elevare la protezione dei consumatori al rango di vera e propria politica comunitaria ed ha quindi aperto nuovi orizzonti agli organi della Comunità.
Nel 1994 la Commissione europea ha approvato, altresì, due documenti di rilevante importanza: il libro verde sulle garanzie dei beni di consumo ed i servizi di assistenza ai clienti ed il libro verde sull’accesso dei consumatori alla giustizia.
Con il Trattato di Amsterdam (1997) l’impegno della Comunità è volto, come sancito nell’art. 153, a “promuovere gli interessi dei consumatori e ad assicurare un livello elevato di protezione”.
È in tale contesto che viene adottato il piano di azione per la politica dei consumatori 1999-2001, che definisce tre grandi settori di intervento: a) la rappresentanza e l’istruzione dei consumatori, organizzando un miglior dialogo fra le associazioni e fra i consumatori e le imprese; b) la salute e la sicurezza dei consumatori, adattando la legislazione in maniera da garantire prodotti più sani e servizi più sicuri; c) gli interessi economici dei consumatori.
Dal 2002, con Comunicazione della Commissione del 7 maggio 2002 al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni (“Strategia per la politica dei consumatori 2000-2006”), tenendo conto dell’allargamento dell’Unione Europea ed al fine di sfruttare il potenziale del mercato interno, si è constatato che i consumatori necessitano di regole semplici ed uniformi, di misure di informazione e di educazione più accessibili, nonché di meccanismi di tutela più efficaci.
Di qui, nel triennio 2003-2006, la strategia della politica dei consumatori si è posta tre obiettivi: un elevato livello di protezione dei consumatori, l’applicazione effettiva di tali regole di protezione, la partecipazione delle organizzazioni dei consumatori alle politiche comunitarie.
Infine, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 7 dicembre 2000) all’art. 38 si sancisce che: “Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori”, con ciò “costituzionalizzando” il diritto del consumatore in quanto tale alla sua tutela.