Cassazione / Sui requisiti di validità del verbale di conciliazione in materia lavoro.
“In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti collettivi, contenuti in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c. (Cass. Civ., Sez. Lav., 1 aprile 2019, n. 9006).
Di recente, la Suprema Corte si è espressa sulla questione dei requisiti di validità del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, statuendo la non impugnabilità delle rinunce ai diritti dei lavoratori solo a condizione che i rappresentanti sindacali abbiano prestato effettiva assistenza al lavoratore durante la sottoscrizione.
Preme rammentare infatti che l’accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore è esente da vizi quando il verbale, sottoscritto in sede sindacale, è caratterizzato da tutti gli elementi considerati necessari per legge al fine di concludere una valida ed efficace transazione ai sensi dell’art. 1965 c.c.
I giudici della Cassazione hanno, dunque, ribadito che il verbale di conciliazione è valido se dalla scrittura, contenente le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la sfera dei diritti del lavoratore previsti da norme inderogabili di legge o di contratti collettivi, risultino gli elementi essenziali del negozio, quali: la comune volontà delle parti di risolvere una controversia in atto, la materia oggetto delle pretese giuridiche di ciascuna parte e il nuovo regime di interessi che si sostituisce a quello precedente, ossia a condizione che dal testo dell’accordo si evinca la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni che le parti dell’accordo si fanno per perfezionare la transazione.
Ne consegue che la conciliazione è efficace e non può essere oggetto di impugnazione solo se i rappresentanti sindacali, in sede di sottoscrizione del verbale, abbiano prestato una assistenza effettiva, ossia abbiano informato chiaramente e precisamente il lavoratore sulle rinunce riguardanti i suoi diritti, rendendolo pienamente conscio di ciò a cui rinuncia, degli effetti e delle eventuali perdite conseguenziali, in buona sostanza ponendo il lavoratore stesso in condizione di sapere a quali diritti stia rinunciando e in quale misura.
Pertanto, con tale ordinanza è stata sancita, unitamente allo svolgimento di un ruolo attivo da parte del rappresentante sindacale, l’effettiva assistenza nei confronti del lavoratore in modo tale che quest’ultimo sia in grado di comprendere coscientemente ciò che stipula e l’irreversibilità degli effetti scaturenti dall’accordo.