Preventivo obbligatorio in forma scritta
Modifica normativa pleonastica o mutamento culturale per le libere professioni?
Con la Legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017, il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina e sullo svolgimento delle prestazioni professionali, a cominciare dalla fase di conferimento dell’incarico, in un settore che, dal 2006 ad oggi, è stato oggetto di un vivace dibattito politico-sociale ma anche di numerose e mai risolutive innovazioni normative.
Il provvedimento in esame si inserisce, difatti, nel solco di più datati interventi legislativi, avviati dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge n. 248/2006, nota anche come Legge Bersani, mediante il quale fu operata l’abrogazione delle disposizioni di legge e regolamentari che prevedevano l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime nonché del divieto di concordare compensi collegati al raggiungimento degli obiettivi raggiunti.
La riforma Bersani rese possibile la pattuizione del compenso professionale tra professionista e cliente anche al di sotto dei minimi tariffari: pattuizione che prima era sanzionata con la nullità! Tuttavia, in mancanza di specifico accordo scritto sul punto, continuava ad applicarsi la tariffa, anche per quanto riguardava i minimi.
Successivamente, con l’art. 9, comma 1°, del D.L. n. 1/2012 veniva disposta espressamente l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e, con la Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, veniva introdotto l’obbligo di rendere nota al cliente la misura del compenso del professionista sulla base di un preventivo di massima.
L’odierna riforma legislativa, ossia la novella del 4 agosto 2017, n. 124, ha introdotto una serie di disposizioni – in alcuni casi, come nella fattispecie esaminata, immediatamente operative – sulle professioni intellettuali, un tempo definibili “protette”, nell’ottica di incidere maggiormente sulla cd. libera concorrenza e sulla trasparenza del rapporto professionista-cliente.
Così, con la modifica dell’art. 9, comma 4° del D.L. n. 1/2012, da parte della Legge n. 124/2017, il Legislatore ha inserito per il professionista l’obbligo di formulare al cliente per iscritto [o in formato digitale] il cd. preventivo di spesa, precisando che: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio”.
Dunque, a decorrere dal 29 agosto di quest’anno, data di entrata in vigore della L. 124/2017, il professionista dovrà comunicare al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, sia il grado di complessità dell’incarico, precisando tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, ivi inclusi i dati della polizza assicurativa professionale, sia il preventivo cd. di massima, che il professionista dovrà rendere al cliente anche in assenza di una specifica richiesta, e nel quale la misura del compenso dovrà essere adeguata all’importanza dell’opera e pattuita con l’indicazione, per le singole prestazioni, di tutte le possibili voci di costo.
Per ciascuna prestazione richiesta dal cliente, il professionista, dal 29 agosto 2017, è dunque tenuto ad indicare per iscritto o digitalmente ai clienti non solo il corrispettivo dell’attività professionale da svolgere ma anche le spese, come, ad esempio, gli esborsi anticipati per conto del cliente a titolo di bolli, diritti, F24, e i costi prevedibili ma non anticipati, quali trasferte, oneri e contributi vari, tra i quali il contributo previdenziale per il professionista iscritto a una Cassa professionale.
Tenendo altresì in debita considerazione che, ai sensi del secondo comma dell’art. 2233 c.c., il compenso deve essere determinato tenendo conto del decoro della professione.
Pertanto, la determinazione del compenso non potrà non tenere in considerazione questi due elementi: l’adeguatezza all’importanza dell’opera e la rispondenza al decoro professionale.
In questo senso, sorgono dubbi circa le eventuali ripercussioni, anche dal punto di vista deontologico e disciplinare, nel caso in cui, ad esempio, il tecnico elabori un preventivo, pattuendo un compenso immotivatamente esiguo, che svilisca la professione e generi concorrenza sleale rispetto ad altri professionisti, oltre che confusione tra i committenti.
Se, da un lato, la modifica normativa di quest’anno tenta di superare le perplessità suscitate dalla storica e più snella prassi dei conferimenti di incarichi verbali, sprovvisti di una espressa e precisa indicazione dell’ammontare del compenso, che esponeva il professionista ad eventuali contestazioni e recriminazioni, soprattutto al momento del pagamento, dall’altro, costituisce una garanzia per il committente contro eventuali pretese irragionevoli del professionista, anche in caso di mancata o parziale esecuzione della prestazione professionale.
Tuttavia, essa provoca non poche perplessità in relazione al contenuto effettivo del preventivo, seppur definito di massima.
Non può difatti negarsi che, nell’espletamento dell’incarico, sovente il tecnico debba far fronte ad attività e incombenze impreviste o imprevedibili che, proprio perché sottratte alla sua valutazione e previsione, non potrebbero essere inserite nel preventivo di massima, oggi imposto come obbligatorio sin dal primo vagito del cliente in studio.
Per questa ragione, si ritiene consigliabile l’inserimento, nel preventivo, di clausole di salvaguardia e garanzia quali, a mero titolo esemplificativo, la durata di validità del preventivo, le condizioni che impongano l’aggiornamento del documento, le fasi di lavorazione comprese e quelle escluse, le condizioni e le modalità di pagamento del corrispettivo e la previsione che gli eventuali scostamenti e le possibili variazioni che dovessero intervenire, dovranno essere, oltre che giustificati e legittimi, debitamente comunicati alla committenza.
Ebbene, se da un lato non può tacersi che, vertendosi in ambito di professioni altamente tecniche e specializzate, un eccessivo formalismo rischierebbe di tramutarsi in una mera elencazione di attività e costi, limitativa delle capacità proprie del professionista, sulle quali il cliente basa la sua scelta, è altresì innegabile che, nell’ottica dell’instaurazione di un rapporto di reciproca fiducia tra professionista e committente, la trasparenza e chiarezza sono principi di cui non può non auspicarsi la concreta attuazione.
Nella consapevolezza che gli interventi imprevisti demandati alla competenza del professionista incontrerebbero maggior condivisione e partecipazione nella committenza che abbia avuto effettiva e approfondita contezza della restante e più prevedibile parte dell’attività tecnica svolta.