Lettera d’incarico: insidie ed escamotage. Riflessioni per un uso consapevole

La lettera di incarico professionale: clausole utili, opportune o addirittura necessarie.

 

Proseguendo la nostra discussione sul tema, si osservi che una buona lettera di incarico non potrà prescindere da una serie di patti, clausole e temi essenziali o comunque utili per la migliore tutela delle parti del contratto ossia per cercare di disciplinare la maggior parte delle fattispecie che il rapporto professionista-committente produce ed evitare che le medesime parti da collaboranti si trasformino in parti litiganti.

A tal fine, ci preme richiamare in questa sede – sia pure in modo frammentario e senza pretesa di esaustività – il senso ed il valore di alcune clausole particolarmente significative.

Oggetto dell’incarico e prestazioni del professionista: nell’ambito di questo tema risulta dirimente delimitare con chiarezza il perimetro dell’incarico che il committente affida/conferisce al professionista, nonché le fasi in cui la prestazione potrà o dovrà essere svolta. Sarà anche opportuno precisare che il prestatore d’opera professionale opererà in piena libertà, autonomia organizzativa e con disponibilità di mezzi propri e che, nell’esecuzione dell’incarico, il professionista si potrà avvalere, sotto la sua responsabilità, di sostituti o ausiliari.

Prestazioni escluse dall’incarico: sarà buona norma indicare con chiarezza le attività escluse dall’incarico, sempre al fine di delimitarne con chiarezza i contorni del medesimo.

Durata dell’incarico: altro punto rilevantissimo da disciplinare, unitamente all’oggetto, è la durata dell’incarico, onde avere parametri certi ai quali ancorare l’adempimento e/o l’inadempimento del professionista. In merito, potranno essere previste ipotesi e modalità di disdetta anticipata rispetto alla durata prevista da parte di entrambi i contraenti, con la eventuale previsione di conseguenze per il recedente senza preavviso. Si potrà altresì precisare che, nell’eventualità di ritardi nell’espletamento dell’incarico per cause non imputabili al professionista, il committente conceda proroghe per iscritto fino alla cessazione della causa impeditiva.

Pagamento e interessi: nell’ambito della disciplina del corrispettivo, è opportuno che venga fissato un termine per il pagamento dal ricevimento della fattura (ad esempio, trenta giorni) e, trascorso tale periodo, prevedere la decorrenza sulle somme dovute e non pagate degli interessi legali, se il committente è un privato, ovvero degli interessi moratori (ex D. Lgs. 231/2002), se il committente è un’impresa o una pubblica amministrazione.

Assicurazione per la responsabilità professionale: nell’ambito di questa clausola, il professionista informa il cliente della propria polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni dovessero derivare allo stesso cliente o a terzi come conseguenza dell’attività professionale espletata, con precisazione del massimale per ogni singolo sinistro coperto dalla polizza assicurativa.

Informativa in materia di protezione dei dati personali: nel corpo del contratto professionale è, poi, obbligatorio indicare il riferimento all’informativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Controversie: tentativo di conciliazione, clausola arbitrale e foro competente: come clausole di salvaguardia e di chiusura del contratto tra le parti, da porre a chiusura del medesimo, si potrà prevedere l’obbligo – in caso di contrasto tra le parti e di potenziale controversia – di espletamento di un preliminare tentativo di conciliazione, che potrà avvenire avanti al Collegio provinciale dei Geometri ove è iscritto il professionista oppure ove si è svolta l’attività.

In alternativa, si può anche ipotizzare l’inserimento nella lettera d’incarico di una cd. clausola arbitrale, ossia di uno di quei patti che obbligano le parti a rivolgersi, in caso di lite, alla cd. giustizia privata o arbitrale (con cui si evita il ricorso alla giustizia ordinaria e si affida la lite al giudicato di “arbitri”). Ma, è bene sin d’ora sapere che, se la clausola non è ben strutturata e calibrata ad uso e consumo del professionista, può rivelarsi un boomerang, soprattutto per i costi che l’attivazione di un giudizio arbitrale può comportare. Per cui, si consiglia di diffidare di simile inserimento qualora tale soluzione delle controversie sia proposta e scritta da un committente particolarmente forte e dotato di ufficio legale che ha predisposto la predetta clausola.

 

Si potrà, altresì, prevedere la competenza di un foro giudiziario particolare (ossia di un Giudice specificamente localizzato) dove incardinare la eventuale lite giudiziale per le controversie che dovessero insorgere tra le parti e non dovessero essere risolte in via bonaria e stragiudiziale.

In conclusione, ci preme rammentare che anche le presenti indicazioni ed informazioni non possono, da sole, costituire “modelli” per la predisposizione di disciplinari di incarico professionale nel caso concreto. Il quale necessiterà sempre di adattamento dei principi generali alle esigenze e specificità della fattispecie concreta che si presenterà ai ns. lettori geometri.