Competenze e professionalità del nuovo geometra
Nel nostro Paese, come noto, la questione relativa ai limiti delle competenze professionali del geometra rappresenta una questione spinosa, irta di incognite e di rischi per il professionista, che si trova a dover valutare, con estreme attenzione e prudenza, se accettare o meno incarichi nelle materie “di confine” della professione.
In materia esiste una notevole casistica giurisprudenziale, orientata prevalentemente verso la restrizione dello spazio delle competenze del geometra, in particolar modo in materia di costruzioni in cemento armato.
Si tratta di un orientamento piuttosto rigido che, nonostante l’impegno profuso dagli Ordini Professionali di categoria, finora non è stato superato.
Sta di fatto che, ad oggi, non è affatto agevole stabilire con certezza fino a dove un geometra “possa arrivare” rispetto alle attività riservate alle categorie professionali germane degli ingegneri e degli architetti.
Proprio recentemente una ulteriore sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 883 del 22 febbraio 2015), ha ribadito, senza discostarsene, gli aspetti salienti dell’orientamento giurisprudenziale più restrittivo.
Punti che possono essere schematizzati come segue:
- esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali;
- ciò che invece rientra nella competenza dei geometri, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, r.d. n. 274/1929, sono le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone;
- è da escludersi la possibilità di un’interpretazione estensiva o “evolutiva” dell’art. 16 lett. m) che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme – art. 2, l. 5 novembre 1971, n. 1086, e art. 17, l. 2 febbraio 1974, n. 64 – che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale;
- il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare “modesta” – e quindi se la sua progettazione rientri nelle competenze professionale dei geometri – consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano, nonché le capacità occorrenti per superarle. A tal fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione “non modesta” essere realizzata senza di esso), assume rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica.
Dunque, nell’ambito della necessità di interpretare caso per caso i concetti di “piccole costruzioni accessorie in cemento armato” e di “modeste costruzioni civili” – recati all’art. 16 lett. l) e m) del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 – la Giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato insiste nel precisare che non rientra tra le competenze del geometra la progettazione di costruzioni che comportino l’utilizzo del cemento armato ovvero che richiedano complesse operazioni di calcolo.
In quest’ottica il principio giurisprudenziale più diffuso resta il seguente: “l’art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell’art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e architetti iscritti nell’albo” (Cass. civ. sez. II 2 settembre 2011 n. 18038). Tendenza della giurisprudenza che rimane prevalente nonostante l’abrogazione esplicita dell’art. 1 R.d.l. 16/11/1939 n. 2229 da parte del D.lgs 13/12/2010 n. 212.
Vale la pena, a questo punto, rammentare a quali gravi conseguenze rischia di andare incontro il geometra che, nell’esercizio della propria professione, “sconfini” invadendo le competenze riconosciute dall’ordinamento ad altre figure professionali (quali ingegneri e architetti).
Si tratta, infatti, di conseguenze particolarmente rilevanti e pregiudizievoli per il professionista, di ordine penale, disciplinare ed anche civile.
Prescindendo dall’esaminare in questa sede le prime due tipologie di responsabilità (penale e disciplinare), preme richiamare l’attenzione sulle conseguenze di natura civilistica, particolarmente “odiose” per il professionista geometra, ove dovesse incorrervi, in quanto consistenti nella “nullità” del contratto stipulato tra il professionista ed il committente (atteso che il geometra opererebbe in violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c.), con impossibilità per il primo di pretendere dal secondo il pagamento del compenso della prestazione tecnico-professionale eseguita.
Alla luce di orientamenti giurisprudenziali tanto rigidi e restrittivi, i Consigli locali e il Consiglio Nazionale dei Geometri sostengono da tempo la necessità che il Legislatore nazionale metta mano alla materia, stabilendo con maggiore precisione i limiti entro i quali i geometri possano operare legittimamente, avuto riguardo alle effettive conoscenze, alla evoluzione del corso di studi ed alle capacità tecniche della loro categoria professionale.
In proposito, infatti, non va dimenticato che il D.P.R. n. 328/2001 ha modificato la disciplina dei requisiti di ammissione all’esame di Stato, aggiornando il percorso formativo necessario per l’accesso alla professione di geometra.
Ne discende che un mancato adeguamento delle lettere l) ed m) dell’art. 16 del R.D. n. 274/1929 alle reali e moderne competenze del geometra è suscettibile di rendere la norma stessa totalmente anacronistica ed incompatibile con la sua attuale ampia professionalità.